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Tags: Normativa UE Normativa Tachigrafo 

Regolamento CE - 13/06/2002 - n. 1360- Apparecchio di controllo nel settore trasporti su strada

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE n.​ ​1360/2002/CE del 13 giugno​ ​2002
(G.U.C.E. n. L 207 del 5.8.2002)

che adegua per la settima volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Leggi in pdf l'intero regolamento CE 1360/2002 con l'allegato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98, in particolare gli articoli 17 e 18,
considerando quanto segue:
1) Le specifiche tecniche di cui all’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85 devono essere adeguate al progresso tecnico, prestando particolare attenzione alla sicurezza generale del sistema e all’interoperabilità tra l’apparecchio di controllo e le carte del conducente.
2) Per l’adeguamento dell’apparecchio è inoltre necessario adeguare l’allegato II del regolamento (CEE) n. 3821/85 in cui sono definiti i marchi e le schede di omologazione.
3) Il Comitato istituito dall’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3821/85 non ha espresso un parere sulle misure contenute nella proposta e la Commissione ha quindi presentato al Consiglio una proposta concernente tali misure.
4) Trascorso il periodo di cui all’articolo 18, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3821/85, il Consiglio non aveva deliberato e spetta quindi alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2135/98 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

 Articolo 2
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 3821/85 è modificato come segue:

1) Il capitolo I, punto 1, primo trattino è modificato come segue:
-il segno distintivo per la Grecia “GR” è sostituito da “23”;
- il segno distintivo per l’Irlanda “IRL” è sostituito da “24”;
- il segno distintivo “12” è aggiunto per l’Austria;
- il segno distintivo “17” è aggiunto per la Finlandia;
- il segno distintivo “5” è aggiunto per la Svezia.

2) Il capitolo I, punto 1, secondo trattino è modificato come segue:

- dopo la parola “foglio” sono aggiunte le parole “o della carta tachigrafica”.

3) Il capitolo I, punto 2, è modificato come segue:

 - dopo le parole “foglio di registrazione” sono aggiunte le parole “e su ogni carta tachigrafica”.

4) Al titolo del capitolo II sono aggiunte le parole “DEI PRODOTTI CONFORMI ALL’ALLEGATO I”.

5) E' aggiunto il seguente capitolo III:

 “III. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI CONFORMI ALL’ALLEGATO I B

Lo Stato che ha effettuato l’omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri Stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno Stato membro utilizza copie di questo documento.

 SCHEDA DI OMOLOGAZIONE DEI PRODOTTI CONFORMI ALL’ALLEGATO I B

Nome dell’amministrazione competente: ..................................................
Comunicazione concernente (*):

•l’omologazione di

• il ritiro dell’omologazione di

• un modello di apparecchio di controllo

• un componente dell’apparecchio di controllo (**) ........................................

• una carta del conducente

• una carta dell’officina

• una carta dell’azienda

• una carta di controllo

 

N. di omologazione .............................

1. Marchio di fabbrica o di commercio ....................................................

2.Denominazione del modello ................................................................

3.Nome del fabbricante ..............................................................................

4. Indirizzo del fabbricante .....................................................................

5.Presentato all’omologazione di ...........................................................

6.Laboratorio/i .......................................................................................

7.Data e numero delle prove .................................................................

8.Data dell’omologazione ..........................................................................

9.Data del ritiro dell’omologazione .........................................................

10.Modello di componenteli dell’apparecchio di controllo con il quale il componente è destinato ad essere utilizzato ......................................

11. Luogo ...................................................................................................

12.Data...................................................................................................

13.Documenti illustrativi allegati .............................................................

14.Osservazioni (compresa 1a posizione di eventuali sigilli)

..............................

(Firma)

___

(*) Barrare la casella corrispondente.

(**) Indicare il componente oggetto della comunicazione."

Articolo 3

 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno​ ​2002.
Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente 

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